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Chiunque può effettuare servizi di allontanamento volatili?

Per effettuare un servizio di allontanamento volatili un’azienda deve essere specializzata in materia e deve essere in regola sulle leggi per la sicurezza dei propri operatori.
Ogni singolo operatore, oltre ai documenti inerenti una regolare assunzione, deve essere in possesso di:

  • Attestato di formazione per la sicurezza circa il rischio di impresa (ai sensi dell’art. 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81);
  • Attestato di formazione informazione ed addestramento inerente l’utilizzo in sicurezza dei D.P.I. (dispositivi protezione individuale) per lavori in quota (d.lgs. 81/08 modifiche d.lgs. 109/09 art. 36,37,77 e s.m.i.);
  • Attestato di formazione, informazione ed addestramento inerente l’utilizzo in sicurezza delle piattaforme aeree, telescopiche, a pantografo ed a fune (d.lgs.81/08, modifiche d. lgs. 106/09, art. 36,37, Accordo Stato-Regioni del Dicembre 2011, Febbraio 2012, Marzo 2013 e s.m.i.).

È bene sapere che in caso di infortuni, oltre all’esecutore, anche il committente è responsabile dell’accaduto; è quindi importante informarsi bene prima di commissionare un servizio di allontanamento volatili, anche il più elementare.

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