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ASL e allontanamento volatili

Molti cittadini sono costretti a subire un problema igienico sanitario a causa di un’infestazione da piccioni proprio perchè non sanno come fare e chi chiamare. Spesso sia gli  amministratori condominiali che gli stessi uffici competenti non sono chiari sul da farsi e “gettano” il cittadino in un mare di burocrazia e di falsa informazione.

Per questo motivo veniamo spesso chiamati da singoli condomini che non riescono a far effettuare un servizio di allontanamento volatili nel proprio condominio perchè i soli interessati al problema; come tutti sappiamo ogni intervento deve essere approvato in assemblea da un certo numero di condomini altrimenti non passa. E allora, spesso i proprietari degli ultimi piani o delle mansarde sono costretti ad affrontare la spesa privatamente quando invece, nella maggior parte dei casi, possono obbligare gli altri condomini a parteciparvi. 

E’ giusto saperlo. Come è importante sapere che esistono sistemi di allontanamento piccioni che eliminano immediatamente il problema; dal dissuasore piccioni in acciaio inox non cruento per gli animali, in rispetto alle norme vigenti, che viene utilizzato per impedire l’appoggio dei piccioni alle reti per uccelli Milano per evitarne l’accesso e la nidificazione. Il condomino dell’ultimo piano, per sua sfortuna é quello più vicino alle grondaie o ai capitelli e per questo viene coinvolto più degli altri dall’eventuale problema di piccioni.

Per vostra informazione quindi copiamo il REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO  -Art. 19 – Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni che, in caso di infestazione di piccioni, rimanda senza ombra di dubbio all’intervento della ASL ed all’applicazione del REGOLAMENTO D’IGIENE della propria città precisando che quanto scritto sarà sicuramente identico anche per tutte le altre città d’Italia. Speriamo di esservi stati utili e …buona informazione:

ART. 19 – MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI

1. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in condizioni di abitabilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza ambientale assicurando tutti i necessari interventi di manutenzione.

2. Qualora la mancanza delle condizioni di abitabilità, decoro, igiene e di sicurezza ambientale sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità o l’igiene pubblica, si applicano le disposizioni vigenti in tema di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di edilizia e sanitaria.

3. Il Dirigente dell’Unità organizzativa competente può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni dal personale tecnico e sanitario del Comune o dell’A.s.l. ovvero da altro personale qualificato, per accertare le condizioni delle costruzioni.

4. Negli interventi di manutenzione degli edifici o di rifacimento dei tetti o delle facciate – al pari che negli stabili di nuova costruzione – devono essere adottati accorgimenti tecnici tali da impedire la posa e la nidificazione dei piccioni. In particolare detti accorgimenti consistono nella apposizione di griglie o reti a maglie fitte ai fori di aerazione dei sottotetti non abitabili, dei solai, dei vespai con intercapedine ventilata, agli imbocchi di canne di aspirazione e areazione forzata e nell’apposizione di appositi respingitori su cornicioni, tettoie, grondaie, finestre e simili. 

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